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Agenzie di viaggio e turismo

Descrizione

Agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:

  • produzione
  • organizzazione
  • intermediazione
  • prenotazione
  • vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.

Approfondimenti

La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.

Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.

Prima di avviare l'attività o cambiare denominazione occorre presentare una richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it.

La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata se, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell'attività esistente.

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività e al SUAP a cui è stata inviata la segnalazione certificata di inizio attività dell'agenzia principale (Legge regionale 08/08/2016, n. 22, art. 10). In questo caso non è necessario nominare un nuovo direttore tecnico.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e, in relazione alle attività che intende svolgere, deve possedere specifiche caratteristiche professionali:

  • conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;
  • conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
  • conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

I requisiti professionali, qualora non posseduti dal titolare, devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia deve sostituire il direttore tecnico entro 90 giorni, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

Con Deliberazione della Giunta regionale 18/01/2013, n. 6 è stata attribuita agli enti provinciali per il turismo della Regione Campania il compito di valutare la documentazione prodotta dai soggetti interessati al riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico e agli uffici della Giunta regionale competenti per materia il rilascio dell’attestato comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e linguistici.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria

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