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Impianti fissi per teleradiocomunicazioni: modificare le caratteristiche tecniche dell'impianto

Descrizione

Il Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 46 prevede che, in caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo (compreso le modifiche relative al profilo radioelettrico) che comportano aumenti delle altezze non superiori a 1 m e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 , deve essere presentata una comunicazione. Deve essere presentata una comunicazione anche per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, nell’ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già autorizzata per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM così come previsto dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 46, com. 1-bis.

Nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo di esposizione i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della Legge 22/02/2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finché gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione. Il Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44, com, 1 prevede che le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibili con le condizioni sopra indicate e  che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di comunicazione.

Le modifiche previste dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44 degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 W con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 sono assoggettate a una autocertificazione così come previsto dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 45, com. 4-bis.

Se le modifiche non rientrano nei casi elencati dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 46 e dal Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, art. 35, com. 4, occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività o, se a causa delle modifiche la potenza aumenta oltre il limite di 20 W previsto dal Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 44,  ottenere apposita autorizzazione.

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